L’uso del logo

APOI è un’associazione professionale riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico e iscritta alla lista delle associazioni che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci; la lista completa è disponibile sul sito del MISE.

APOI, così come le altre associazioni professionali che appartengono a questa categoria, rispetta e applica nel proprio operato i principi della Legge 4/2013, la quale ne definisce lo spirito e gli obiettivi principali, ovvero:

“valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”

APOI autorizza i propri associati a utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione, attraverso il marchio o l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei propri servizi.

Il logo è assegnato tramite un numero progressivo che viene registrato nominalmente in fase di ingresso ed è nominale.

Tanto quanto l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, il logo APOI rappresenta il principale elemento di riconoscibilità e valorizzazione delle competenze del professionista che fa parte dell’Associazione, nonché un elemento identificativo a tutela dei consumatori che si avvalgono dei suoi servizi.

Ogni associato, all’atto del completamento dell’iscrizione, riceve un logo composto dagli elementi richiesti dalla legge 4/2013:· il nominativo dell’Associazione professionale e il suo marchio;· l’indicazione del suo status di Junior oppure di Senior;· l’indicazione del codice numerico nominale relativo al suo numero di iscrizione;· il riferimento alla legge 4/2013. L’associato ha l’obbligo di mostrarlo e renderlo evidente ai potenziali clienti in tutti i principali canali di comunicazione e trattativa del proprio servizio:· sul proprio sito web (per esempio nel footer);· sui preventivi e sulle proposte commerciali;· nelle fatture e altri documenti fiscali;· nella mail e nei principali canali di contatto con i propri clienti o potenziali tali. Il marchio viene inviato al nuovo associato in due formati: uno che contiene il riferimento alla legge 4/2013 e uno senza.Il riferimento alla legge 4/2013 è sempre obbligatorio per tutti i professionisti che fanno parte di un’associazione professionale, in quanto è proprio questa legge che disciplina la creazione e la vita delle associazioni professionali stesse e delle professioni non regolamentate in ordini o collegi. Tuttavia, le esigenze grafiche di posizionamento del logo possono prevedere, per esempio nel footer del sito web, l’apposizione del logo senza riferimento di legge, che infatti potrebbe essere di difficile lettura, con l’aggiunta testuale dell’espressione “professione regolamentata dalla Legge 4/2013”. I due elementi, marchio dell’associazione e riferimento alla legge, devono sempre coesistere; il marchio senza il riferimento alla Legge 4/2013 o l’indicazione della Legge senza il marchio che attesta la propria iscrizione a un’associazione iscritta agli elenchi del MISE, non ha ragione d’essere in quanto il suo scopo è quello di essere uno strumento di tutela della clientela finale in carico all’ente che l’ha rilasciato, come indicato nella Circolare Direttoriale n. 3708/C del 1° ottobre 2018.21

“La legge n.4/2013 non conferisce “Autorizzazioni” all’esercizio di una attività professionale e neanche le associazioni professionali hanno questa facoltà bensì fornisce un valido strumento informativo per l’utenza in merito alla concorrenza sul mercato. L’Elenco soprattutto ha questa funzione, e garantisce la trasparenza degli assetti associativi riservando l’iscrizione all’Elenco soltanto alle associazioni in possesso di tutti i requisiti che la legge prevede.”

Credo sia utile e interessante comprendere che cosa significa, nel concreto, per i clienti dei professional organizer vedere che gli associati dispongono del logo identificativo APOI. Infatti, il logo indica che:1. il professionista risulta regolarmente iscritto all’Associazione e ha dimostrato di possedere i requisiti di ingresso (nel caso di APOI attraverso il raggiungimento del punteggio minimo definito dal test di ingresso e in seguito a un colloquio con uno dei membri del Consiglio Direttivo in carica)2. il professionista sta mantenendo, nel suo operato, gli standard qualitativi richiesti dall’Associazione (per esempio, attraverso l’aggiornamento professionale continuo);3. L’Associazione si fa garante nei confronti dei consumatori finali, con lo specifico obiettivo di tutelare i suoi interessi qualora venissero lesi dal professionista. Come lo fa? Attraverso lo Sportello del Cittadino, strumento di contatto presente sul sito APOI, al quale è sempre possibile appellarsi in caso di eventuali problematiche emerse nel corso dell’assegnazione o erogazione del servizio.

Si segnala, infine, che l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi, e quindi il logo, ha validità nel periodo in cui il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che lo rilascia. L’attestato viene quindi aggiornato a ogni rinnovo dell’iscrizione per un corrispondente periodo di tempo e la scadenza dell’attestato è specificata nell’attestato stesso.

In conclusione, l’utilizzo del logo da parte degli associati APOI è obbligatorio per legge, rappresenta il principale strumento di valorizzazione della qualità del lavoro di professional organizer da parte dell’Associazione e soprattutto il principale veicolo di tutela in mano ai clienti che si affidano ai loro servizi.

 

Chiara Battaglioni, Responsabile segreteria generale APOI

 

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